(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 13 giugno 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. l; Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello statuto; Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 «Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana)», che prevede l'adozione di un apposito regolamento di attuazione; Visto il proprio decreto 23 novembre 2005, n. 61/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 7», approvato ai sensi dell'art. 32 della citata legge; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 5 maggio 2008, n. 5 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione; delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale; Dato atto che la prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 maggio 2008 con alcune osservazioni che sono state interamente accolte; Vista la deliberazione della giunta regionale 3 giugno 2008, n. 412 che approva il regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana")»; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifica dell'art. 41 del decreto del presidente della Regione n. 61/R/2005 1. Al comma 1 dell'art. 41 del decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2005, n.61/R (regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 «Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 21 marzo 2000, n. 39 legge forestale della Toscana») dopo le parole «di un bene» e' inserita la parola «libero».